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Esenzione ICI prima casa

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Servizio Risorse Tributarie


COMUNICATO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI


 

Con il Decreto Legge n. 93 del 21.05.2008 è stata disposta l'esenzione ICI sulla abitazione principale:


1. Abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, cioè quella dove si è stabilito la propria residenza anagrafica (comprensiva di un C6 e di un C2 ), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Con la Risoluzione n. 1/DF del Ministero delle Finanze del 4 marzo 2009, si chiarisce definitivamente quali sono le tipologie di immobili assimilabili all'abitazione principale e pertanto anch'essi esenti:


2. Abitazione di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile risulti non locato.

3. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado ivi residenti.

I Comuni devono provvedere al recupero del tributo anno 2008 nei confronti di quei contribuenti, che non hanno effettuato il versamento dell'ICI, ritenen do dirientrare, sulla base delle precedenti indicazioni ministeriali, nelle condizioni di esenzione.


Laddove esistessero norme regolamentari contrastanti con le disposizioni ministeriali, le prime non potrebbero trovare applicazione


Castiglione della Pescaia, mercoledì 18 marzo 2009


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fimmanò dott. Domenico