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La Legge 15 del 4 marzo 2009 prevede
all'art.7, comma 2, lettera n), che il codice disciplinato venga
reso accessibile in modo permanente anche tramite pubblicazione sul
sito web dell'Ente.
Si pubblica pertanto l'estratto del CCNL che sancisce l'attuale
codice disciplinare dei dipendenti.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 3
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto
previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a
terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra
di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei
locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in
relazione alle sue responsabilità, debba espletare
attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal
bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma
4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi
del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti
o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi
nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di
terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o
terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che
siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi
dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai
terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma
precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di
particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero
di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e
fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi,
che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona;
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di
rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione
dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli
stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli,
aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente
o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il
dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art.
52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del
14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si
applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva,
nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi
commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima
di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle
vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni
sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità
attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per
un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente
riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati
attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente
rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori
dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria
dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi
ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli
utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di
fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al
servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che
la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta
a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere
a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e)
della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti
locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58,
comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai
delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e
all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del
2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo
2001 n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro;
g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché
colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del
6.7.1995,come modificato dall'art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto
al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai
commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere
data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità
è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di
lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni
dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo
antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui
a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall'art.25 (codice
disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.25
del CCNL del 22.1.2004.
13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono
disapplicate le disposizioni dell'art.25 del CCNL del 6.7.1995 come
sostituito dall'art.25 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 4
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
1. Nel caso di commissione in servizio di
fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta
salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché
colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del
procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art.3,
comma 8, lett.g). Analoga sospensione è disposta anche nel
caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Qualora l'ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono
dare luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini
previsti dall'art.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come
sostituito dall'art.24, comma 1, lett .b) del CCNL del
22.1.2004.
4. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97
del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude
entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97
del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso
è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto
comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L'applicazione della sanzione prevista dall'art.3 (codice
disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei
commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico
essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare,
salvo quanto previsto dall'art.5, comma 2, della legge n. 97 del
2001 e dall'art. 28 del codice penale relativamente alla
applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si
applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone la
chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone
comunicazione all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale
per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre
violazioni, oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché
il fatto non costituisce illecito penale", non escludendo quindi la
rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste,
ovvero perché l'imputato non lo ha commesso si applica quanto
previsto dall'art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale
per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre
violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato
"perché il fatto non costituisce reato" non escludendo quindi
la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione
l'art. 653, comma 1 bis, del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 3 (codice
disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e) e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua
richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica
acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del
licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica
funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso
ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale
periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero
alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza,
gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite
e ai figli.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai
comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla
medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art.25, commi
8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell'art.26 del CCNL del
22.1.2004.
Art. 5
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio
per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque
tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice
disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza
preavviso).
3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla
sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l'obbligo di
sospensione del lavoratore in presenza dei casi già previsti
dagli artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316
del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1,
lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del
D.Lgs.n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per
i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata
legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto
dall'art. 4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del
CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità
ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di
ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non
sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo
ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione
cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato
con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi comunque collegati alla
presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di
carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda
per altre infrazioni, ai sensi dell'art.4, comma 8, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a
prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi
i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito
della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio,
dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il
dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per
reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai
commi 7 ed 8 dell'art.3 (codice disciplinare), l'ente ritenga che
la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio
alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da
tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o,
comunque, per ragioni di opportunità e operatività
dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i
suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà
sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la
pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici,
l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'ente
sospende il lavoratore per la durata della stessa.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono
disapplicate le disposizioni dell'art. 27 del CCNL del 6.7.1995,
come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 22.1.2004.
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