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S.U.A.P. - Stanze n. 15 e 16
Senserini
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Fax 0564 - 927129
e-mail:l.senserini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
oppure m.rasi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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PAGAMENTO DEI DIRITTI S.U.A.P.
Modalità di pagamento dei diritti SUAP di €. 50,00 per
ogni procedimento (o endoprocedimento):
- bonifico bancario intestato a Comune di Castiglione della Pescaia IBAN IT45H0103072210000000321855 ABI 01030 CAB 72210 CIN H C/C Bancario n. 3218.55 causale diritti S.U.A.P.;
- per contanti c/o la Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena filiale di Castiglione della Pescaia Via C. Colombo nn. 34/36 indicando la causale diritti SUAP;
- versamento con bollettino postale intestato a Comune di Castiglione della Pescaia su c/c postale n. 124586 causale diritti S.U.A.P.;
- presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Castiglione della Pescaia – Strada Provinciale n.3 del Padule, Km 19 (piano primo) esclusivamente mediante pagobancomat.
Relazione sintetica su funzioni e ruolo dello Sportello Unico
Lo Sportello Unico rappresenta la parola
d’ordine delle novità normative degli ultimi anni:lo
Sportello Unico per le Attività Produttive (c.d. "SUAP"), lo
Sportello Unico dell’automobilista, lo Sportello Unico
dell’edilizia, lo Sportello Unico Governativo
ecc….
A questa "magica"parola sono collegate delle aspettative di
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, aspettative di
soggetti esterni (utenti, cittadini, professionisti, associazioni
di categoria ecc....) e delle stesse strutture della P.A. ad ogni
suo livello (dal Comune all'Amministrazione centrale), facendo
riferimento ad aspetti diversi che comunque si riallacciano a pochi
concetti chiave:
- Sportello:luogo di incontro fra cittadini ed Istituzione Pubblica
in senso lato (in una prospettiva di c.d. front-office) in cui
l'interessato può presentare le proprie istanze, domande e
quesiti;
- Unico:unicità del rapporto con l'utente. Il cittadino si
confronta con l’Amministrazione Pubblica attraverso una
interfaccia Unica (anche se alle sue spalle, in posizione di c.d.
back-office, vi sono strutture organizzative diverse
dell’Amministrazione Comunale e di diverse Amministrazioni
pubbliche);
- semplificazione degli adempimenti:lo Sportello Unico collabora
per illustrare al cittadino gli adempimenti che lo aspettano nei
suoi rapporti con la P.A., fornendogli chiarimenti, informazioni,
delucidazioni e ricevendo le relative istanze.
Le problematiche connesse all'istituzione dello Sportello Unico per
le attività produttive sono molte, varie, disomogenee e
rilevanti sotto almeno due profili:il profilo organizzativo e
quello procedimentale.
Le Amministrazioni interessate, soprattutto quelle comunali, sono
state oggetto di una serie di forze che occorre tenere in
considerazione per comprendere il momento attuale ed il futuro
della P.A.:
1) da un lato infatti le riforme Bassanini hanno conferito ai
Comuni (ed alle loro forme associative, quali le gestioni
associate, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni) gran
parte delle competenze amministrative prima facenti capo ad altre
amministrazioni (Regione, Provincia, Questura, I.S.P.E.S.L.,
Ministeri). Una attribuzione piena nelle funzioni e spesso non
accompagnata da un adeguato supporto finanziario e strumentale (e
non solo per il ritardo nell'emanazione dei DPCM di attuazione del
D.Lgs. 112/1998);
2) da un altro lato le stesse amministrazioni sono state oggetto di
un ridimensionamento nel proprio personale e di una nuova stagione
nella gestione dello stesso che ha comportato, sta comportando, un
incremento del turn-over e delle forme di contratto atipico (tempo
determinato, collaborazioni coordinate e continuative) in
concomitanza della nuova contrattazione collettiva e decentrata e
delle conseguenti procedure da essa prevista (progressioni
orizzontali, progressioni verticali, posizioni
organizzative);
3) nello stesso frangente, sono mutate significativamente gran
parte delle norme "speciali"inerenti lo svolgimento di
attività produttive (riforma del commercio in sede fissa,
disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti, nuova
legislazione sul turismo, riforma del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, nuova disciplina degli scarichi, dei
procedimenti di prevenzione incendi), con mutamenti in molti casi
radicali, di trasformazione del sistema (liberalizzazioni piuttosto
che semplificazioni procedimentali);
4) ed oltre alle norme speciali sono mutati anche tutti i punti di
riferimento del diritto amministrativo come lo conoscevamo fino
alla metà degli anni novanta:dal sistema delle fonti del
diritto, con il processo di integrazione comunitaria e l'aumento
degli interventi regionali e locali all'interno; dalla riforma
delle normative di carattere generale quali il nuovo testo unico
sulla semplificazione documentale (DPR 445/2000), la normativa
sulla disciplina sul trattamento dei dati personali (legge
675/1996), il nuovo testo unico degli enti locali (D.Lgs.
267/2000).
Lo Sportello Unico ha voluto essere una risposta anticipata (la sua
entrata in vigore era prevista, al più tardi, per il mese di
maggio del 1999) a questa "rivoluzione copernicana"del diritto
amministrativo e dell'organizzazione pubblica (si tralascia ogni
riferimento alla contemporanea riorganizzazione
dell'Amministrazione Centrale e di quella Regionale).
Lo Sportello Unico deve essere letto e concepito in questa ottica e
chiave di lettura:uno strumento organizzativo che utilizza vecchi
(procedimento ordinario, denuncia di inizio attività,
silenzio-assenso) e nuovi (procedimento mediante
autocertificazione, conferenza dei servizi, procedura di collaudo)
modelli procedimentali al fine di "governare", gestire il sistema
delle autonomie locali per quanto attiene, in particolare, alle
funzioni amministrative connesse all'avvio, modifica, trasferimento
e cessazione di una attività produttiva.
Uno strumento che, in quanto tale, è "neutro"e necessita
dell'intervento dell'ente locale per la definizione della sua
mission e del suo ruolo nel sistema.
La disciplina sullo Sportello Unico contiene una serie di
disposizioni rilevanti sotto un profilo prevalentemente
organizzativo. Fra queste merita ricordare:
1) la scelta della costituzione o meno dello Sportello Unico;
2) le modalità della sua costituzione (in forma singola, in
forma associata con altre Amministrazioni Comunali, presso la
camera di commercio o in partnership con enti pubblici, privati e
associazioni);
3) l'eventuale accorpamento presso altre strutture (U.R.P.,
Sportello Unico dell'edilizia, Sportello del cittadino, Sportello
polifunzionale);
4) l'individuazione del Responsabile della struttura, di quello del
procedimento e dei c.d. "referenti"interni ed esterni
all'Amministrazione Comunale;
5) la definizione dei rapporti della struttura unica con gli altri
uffici dell'Amministrazione (problematiche di solito risolte con
uno specifico regolamento di organizzazione o nell'ambito del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi);
6) la definizione dei rapporti della struttura unica con gli Enti
coinvolti (in questo caso la scelta può risolversi in
Convenzioni o Protocolli d'intesa);
7) definizione dei rapporti fra la struttura ed il vertice politico
(non solo e non tanto con l'organo monocratico, quanto con gli
Assessori di riferimento, la Giunta ed il Consiglio);
A queste se ne possono aggiungere altre e tante di problematiche
connesse alla specifica organizzazione presa in considerazione (in
alcuni Enti risulta indispensabile definire i rapporti con
associazioni di categoria e ordini professionali, soggetti
interessati e coinvolti soprattutto nella fase informativa di
front-office).
Anche gli aspetti procedimentali presentano numerose problematiche
da prendere in considerazione:
1) i rapporti fra il procedimento unico di cui al DPR 447/1998 ed i
principi e le disposizioni della legge 241/1990 (gli aspetti sono
vari, dai compiti ed il ruolo del responsabile del procedimento
alla gestione della conferenza dei servizi, dall'applicazione del
silenzio assenso alla disciplina dell'accesso ai documenti);
2) i termini del procedimento unico e quelli dei subprocedimenti
(quale termine applicare nel caso di difformità);
3) la disciplina (non prevista nel DPR 447/1998 ma nata dalla
prassi applicativa) del c.d. "procedimento misto"nei quali
compaiono alcuni procedimenti attivati in via ordinaria
(procedimento mediante conferenza dei servizi) ed altri con il
procedimento mediante autocertificazione;
4) la gestione dei procedimenti soggetti a denuncia di inizio
attività (non solo quella in materia edilizia ma quella
generale di cui all'art. 19 della legge 241/1990), a comunicazione
o ad altro analogo strumento di semplificazione
amministrativa;
5) il procedimento di variante urbanistica ex art. 5 del DPR
447/1998;
6) la procedura di collaudo ex art. 9 del DPR 447/1998;
CAMPO DI APPLICAZIONE
L’art. 1 del D.P.R. 447/98 come modificato dal DPR 440/00
disciplina l’ambito di applicazione del procedimento unico
nel seguente modo:
“1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione
degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e
riconversione dell'attività produttiva, nonché
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di
impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
1 bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi
a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi
incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le
attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle
banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di
telecomunicazioni.”
Lo Sportello Unico, sulla base di quanto
disposto, esercita la propria attività con riferimento alle
sottoindicate competenze, salve le future attribuzioni stabilite
direttamente con legge, regolamento o direttiva.
Per definire nel dettaglio le competenze SUAP occorre fare
riferimento a 3 elementi:
1) l’IMPRENDITORE (cioè un soggetto che esercita
professionalmente una attività per fini di lucro con forme
previste dal codice civile:ditta individuale, società di
persone, società di capitali, cooperativa ecc...)
2) IMPIANTO PRODUTTIVO, inteso come bene immobile (edificio,
terreno agricolo) permanente destinato alla produzione di beni
(agricoltura, industria, artigianato) o servizi (commercio e
servizi);
3) regime di “AUTORIZZAZIONE” o altro atto abilitativo
allo svolgimento dell’attività (concessione, nulla-osta,
permesso, esame progetto, variante ecc....) ovvero regime di
“DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’” ovvero infine di
“COMUNICAZIONE”.
REGIME TRANSITORIO
Le istanze presentate direttamente agli enti terzi prima della
istituzione dello Sportello Comunale verranno portate a termine e
concluse direttamente da parte degli enti terzi, in rapporto
diretto con l’interessato.
Quanto alle istanze che presuppongono l’esistenza di un
precedente atto rilasciato da un altro ente o ufficio (es. rinnovo
di CPI rilasciato dai VV.F, richiesta di CPI a seguito di esame di
conformità rilasciato dai VV.F ecc….) le stesse sono
gestite direttamente dallo Sportello Unico. A tal fine l’ente
che detiene il fascicolo originario non dovrà trasmettere la
pratica al SUAP che procederà allo svolgimento
dell’istruttoria unicamente sulla base della documentazione
presentata dall’interessato.
Nel caso in cui le domande siano state erroneamente inoltrate
all’Ente terzo il D.P.R. disciplina il corretto svolgersi
della procedura come di seguito indicato:
Art. 4 comma 2 bis. In ogni caso le amministrazioni hanno
l’obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro
cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate, relative a
procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura
responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori
eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al
richiedente.
RESPONSABILE UNICO
Il Regolamento governativo istitutivo dello Sportello Unico
Attività Produttive (DPR 447/1998) individua all’art. 3
il Responsabile del procedimento Unico.
“ Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il
responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla
struttura è responsabile dell'intero
procedimento”.
L’adozione del Regolamento comunale sull’organizzazione
e il funzionamento dello Sportello Unico permette di individuare,
accanto al Responsabile, ulteriori figure che collaborano con lo
stesso nella gestione del procedimento, i referenti interni.
Alla direzione dello Sportello Unico è preposto il
Responsabile, il cui incarico viene conferito dal Sindaco con
provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in
relazione agli obiettivi definiti dai programmi
dell'Amministrazione, al quale compete:
a) L’emanazione dell’autorizzazione unica, degli atti
di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione
di esito negativo nonché ogni altro atto previsto dal DPR
447/1998;
b) La convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle
conferenze dei servizi esterne e delle audizioni di cui al DPR
447/1998 previste dal presente regolamento;
c) l’adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche
organizzativi, concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli
atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
d) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
e) la responsabilità dell’intero procedimento per il
rilascio delle autorizzazioni concernenti i procedimenti di cui al
presente regolamento.
Ferma rimanendo tale responsabilità, il Responsabile può
individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di
procedimento, eventualmente assegnando loro la responsabilità
di fasi endoprocedimentali o di adempimenti istruttori, continuando
peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza
e di coordinamento.
Il Responsabile può delegare la firma degli atti a rilevanza
esterna al personale della struttura con le modalità e le
forme previste dalla normativa vigente.
Il Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle
Attività Produttive deve essere adottato con delibera di
Giunta in quanto, secondo quanto dispone il Testo Unico degli enti
Locali D.Lgs. 267/2000, trattasi di competenza dell’organo
esecutivo comunale.
D.P.R. 447/98 come modificato dal DPR 440/00 (attuale
disciplina)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 26, 42, 43, e 50;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre
1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni
culturali e ambientali e della sanità
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Princìpi organizzativi e
procedimentali.
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli
impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e
riconversione dell'attività produttiva, nonché
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di
impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
1 bis, Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3. è fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente..
2. Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti
produttivi.
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di
impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e
ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo
26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata
dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani
territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in
contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali
vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure
individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25 comma 1,
lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento,
che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla
regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti
di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa
con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa
va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco
del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.
3. Sportello unico.
1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato
l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per
le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono
per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al
presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto
territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d’area la
struttura incaricata dell’esercizio delle funzioni ad essi
attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del
patto territoriale o con il responsabile unico del contratto
d'area.
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a
chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via
telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le
procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili
a livello regionale comprese quelle concernenti le attività
promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello
unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo
24 el decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.
Capo II - Procedimento semplificato
4. Procedimento mediante conferenza di
servizi
1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, , nonché nei casi di cui
all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda
avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui
all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la
presentazione di un’unica domanda alla struttura, la quale
adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore
o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 24
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti
istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative
vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e
pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti
dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo
del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la
realizzazione dell’intervento richiesto.
1. bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.
1. ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1 bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
2 bis. Ove sia già operante lo sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all’interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l’obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate, relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1 bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7,
per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e
comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17,
comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente
l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei
Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del
medesimo articolo 14, comma 4.7. Il procedimento si conclude nel
termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove
mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
sottoposte alle procedure di inchiesta pubblica di cui
all’allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si
conclude nel termine di dodici mesi.
5. Progetto comportante la variazione di strumenti
urbanistici.
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento
urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il
responsabile del procedimento rigetta l'istanza.
Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.
Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi
comporti la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto
conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli
aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si
pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio
comunale. Non è richiesta l’approvazione della Regione,
le cui attribuzioni sono fatte salve dall’art.14, comma 3-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo III – Procedimento mediante
autocertificazione.
6. Principi organizzativi.
1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la
competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa,
di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta
della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni,
attestanti la conformità dei progetti alle singole
prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica,
della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della
tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da
società di professionisti e sottoscritte dai medesimi,
unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui
all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la
normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita
autorizzazione.
Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai
commi 3, 4, 5, e 6, è concluso entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua
integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della
struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il
procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con
il diniego della concessione edilizia.
9. soppresso
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la
realizzazione del progetto si intende autorizzata in
conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle
prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari,
previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla
struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.
La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio
della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa
vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio
dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di
inizio attività.
7. Accertamento della conformità urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela
ambientale.
1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale
delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma
1. Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui
intenda avvalersi verificano la conformità delle medesime
autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei
piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di
vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela
del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con
l'impianto.
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di
sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni
altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la
salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed
all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa
venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli
altri enti interessati.
8. Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche
qualificate.
1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di
cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante
convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal
presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti,
specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali
per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi
regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato
nonché a università o altri centri e istituti pubblici di
ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e
di adeguatezza tecnica.
Capo IV - Procedura di collaudo
9. Modalità di esecuzione.
1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le
strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da
altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal
progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non
collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto
o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al
progetto approvato, l'agibilità e l'immediata
operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
10. Spese
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente
regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico
dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti
previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti,
nelle misure ivi stabilite.
2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell’ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.
4. Il comune, o i comuni associati, possono
altresì prevedere, in relazione all’attività
propria della struttura responsabile del procedimento, la
riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con
delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata
agli oneri di cui ai precedenti commi e all’imposta di bollo,
non può eccedere quella complessivamente posta a carico
dell’interessato precedentemente all’entrata in vigore
del presente regolamento.
11. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.








